AREA BAMBINI
Il consenso informato
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Il consenso informato
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Tale
documento viene generalmente firmato anche dal medico, di fronte
ai genitori, e se è possibile anche da una terza persona,
che viene detta testimone.
Una copia del consenso firmato viene inserito nella
cartella di ricovero del piccolo paziente ed una copia è
sempre a disposizione dei genitori, se questi lo richiedono.
Le informazioni sulla malattia e l’acquisizione del Consenso
Informato del Paziente vengono effettuate rispettando i principi
e le regole stabilite dal Codice di Deontologia Medica.
Articolo 30 : Informazione al Cittadino
Il Medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di cura ed
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
conseguenze delle scelte operate.
La documentata volontà della persona
assistita di non essere informata o di delegare ad un altro
soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Articolo 31 : Informazione
a Terzi
L’informazione a Terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente.
Il Medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione
delle informazioni.
Articolo 32 : Acquisizione
del Consenso Informato
Il Medico non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l’acquisizione del Consenso Informato
del Paziente.
Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui , per la pericolosità della
prestazione diagnostico e/o terapeutiche o per le possibili
conseguenze delle stesse sulla integrità fisica , si
renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà
della persona stessa.
In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona
capace di intendere e di volere, il Medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o terapeutici ,non essendo consentito
alcun trattamento contro la volontà della persona,ove
non ricorrano le condizioni di incapacità di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita
( art. 34 ).
Articolo 33 : Consenso del legale
rappresentante
Allorché si tratti di minore, di interdetto o
di inabilitato , il Consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere
espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o
di incapaci, il Medico è tenuto ad informare l’autorità
giudiziaria.
Articolo 34 : Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi ,nel rispetto della dignità
,della libertà e dell’indipendenza professionale,
alla volontà di curarsi ,liberamente espressa dalla persona.
Il medico ,se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita
,non può non tenere conto di quanto precedentemente espresso
dallo stesso
Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al
minore e di tenere conto della sua volontà , compatibilmente
con l’età e con la capacità di comprensione,
fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante. |
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