Area Bambini - Il consenso informato
AREA BAMBINI
Il consenso informato


Il consenso informato

Tale documento viene generalmente firmato anche dal medico, di fronte ai genitori, e se è possibile anche da una terza persona, che viene detta testimone.

Una copia del consenso firmato viene inserito nella cartella di ricovero del piccolo paziente ed una copia è sempre a disposizione dei genitori, se questi lo richiedono.

Le informazioni sulla malattia e l’acquisizione del Consenso Informato del Paziente vengono effettuate rispettando i principi e le regole stabilite dal Codice di Deontologia Medica.

Articolo 30 : Informazione al Cittadino

Il Medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di cura ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad un altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.

Articolo 31 : Informazione a Terzi
L’informazione a Terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente.
Il Medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione delle informazioni.

Articolo 32 : Acquisizione del Consenso Informato
Il Medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del Consenso Informato del Paziente.
Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui , per la pericolosità della prestazione diagnostico e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica , si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona stessa.

In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il Medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o terapeutici ,non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona,ove non ricorrano le condizioni di incapacità di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita ( art. 34 ).

Articolo 33 : Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato , il Consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o di incapaci, il Medico è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria.


Articolo 34 : Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi ,nel rispetto della dignità ,della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi ,liberamente espressa dalla persona.
Il medico ,se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita ,non può non tenere conto di quanto precedentemente espresso dallo stesso
Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà , compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.