Lo
Stato assiste i soggetti che si trovano in determinate condizioni economiche
e di gravità della malattia mediante il riconoscimento dell’invalidità
civile. Viene considerato invalido civile:
1)
il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che
ha menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,
che presenta una riduzione della capacità lavorativa non
inferiore a 1/3. Rientrano in tale definizione anche gli irregolari
psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali
e funzionali;
2)
il minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere
compiti e funzioni proprie dell’età;
3)
il
cittadino con più di 65 anni che ha difficoltà a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Non sono considerati invalidi civili gli invalidi di guerra, del
lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti, che sono
tutelati da norme specifiche.