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Pratiche pensionistiche
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
Il pensionato per inabilità può fare richiesta dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/1984 art. 5), qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
2) necessiti di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

L’assegno di assistenza non è erogato se vi è il ricovero in istituti di cura o assistenza ove è previsto il pagamento della retta da parte della pubblica amministrazione, né se l’interessato usufruisce dell’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa. Tale assegno cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità.
Domanda
Decorrenza e importo dell'assegno
Ricorso
 
Domanda
La domanda può essere presentata, presso una sede dell’INPS, anche contemporaneamente alla domanda di Pensione di inabilità.

Decorrenza e importo dell'assegno
L’assegno di assistenza viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o della data di ultimazione dei requisiti. Dal 2002 l’assegno di assistenza corrisponde a 389,32 euro mensili.

Ricorso

Se l’assegno di assistenza viene respinto, è possibile fare ricorso presso il Comitato Provinciale dell’ INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento.