Il
pensionato per inabilità può fare richiesta dell’assegno
per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/1984 art. 5),
qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:
| 1) |
non
sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore; |
| 2) |
necessiti
di assistenza continua per compiere le normali attività
quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione). |
L’assegno di assistenza non è erogato se vi è il
ricovero in istituti di cura o assistenza ove è previsto il pagamento
della retta da parte della pubblica amministrazione, né se l’interessato
usufruisce dell’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo
di assistenza personale continuativa. Tale assegno cessa di essere corrisposto
alla morte del titolare della pensione di inabilità.