Aumenti delle pensioni delle persone con invalidità al 100%: cosa c’è sa sapere
Dopo sentenza della Corte Costituzionale di luglio 2020,che ha esteso l'aumento delle pensioni anche ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 che abbiano un’età superiore a 18 anni, e dopo l’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ne ha recepito i contenuti, arriva la circolare n. 107 di INPS che descrive i requisiti per accedere all’aumento.
A decorrere dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali (art. 12, legge 118/71), ai sordi (legge 381/70) e ai ciechi civili assoluti (legge 382/70) titolari di pensione e agli inabili al lavoro (legge 222/84) titolari di pensione di inabilità, che abbiano un’età superiore a 18 anni, è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Alcune informazioni utili:
Chi può avere accesso all’aumento
Maggiori di 18 anni che abbiano il riconoscimento di:
- Invalidi civili totali (100%), ciechi assoluti e non udenti, titolari di pensione di inabilità (civile);
- Inabili totali al lavoro, titolari di pensione di inabilità previdenziale (basata sui contributi versati).
Chi è escluso dall’incremento
- gli invalidi civili parziali;
- gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione in quanto superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
- i minori invalidi, anche ciechi o sordi.
Limitazioni di reddito (2020)
L’accesso all’aumento è subordinato al reddito, per questo è importante sapere che:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro;
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
-redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Non sono conteggiati:
il reddito della casa di abitazione,
le pensioni di guerra,
l’indennità di accompagnamento,
l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i trattamenti di famiglia,
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Sono conteggiati: i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF (sia a tassazione corrente che a tassazione separata), i redditi tassati alla fonte, anche i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Ammontare dell’aumento (al massimo)
In relazione ai redditi (vedi sopra) le maggiorazioni possono arrivare al massimo a:
- 364,70 euro mensili per invalidi civili totali e sordi per 13 mensilità;
- 341,34 euro mensili per i ciechi assoluti per 13 mensilità.
Cosa fare per avere accesso all’aumento
Per gli invalidi civili, ciechi e sordi, non è necessario presentare alcuna domanda e l’aumento sarà erogato in automatico, comprensivo degli arretrati nel frattempo maturati, ovviamente in base ai loro redditi.
NB: Gli inabili al lavoro devono presentare apposita domanda; la maggiorazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Per leggere la circolare clicca qui
Per dubbi, informazioni visita la pagina dedicata allo sportello sociale o chiama il numero verde AIL