Quali sono le novità sui tempi d'attesa per i benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità?
La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità ha avuto come conseguenza il dilatarsi dei tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Ricordiamo che in base alla legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.Tale norma, tuttavia, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei benefici, trova applicazione per quei lavoratori già autorizzati alla fruizione dei benefici stessi, in quanto la relativa domanda amministrativa è stata presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione (Circolare INPS n. 127 dell’8 luglio 2016).
Diversa è la situazione di quei lavoratori che, pur in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi, ma presentano, per la prima volta, istanza per la loro fruizione quando sia già scaduto il termine indicato nel verbale medesimo, mentre sono in attesa della visita di revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento ai benefici stessi. Con riferimento a questa categoria, il Messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021 INPS chiarisce che anche la domanda presentata per la prima volta tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario di revisione e in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito. L’INPS ha poi specificato che le Strutture territoriali riesamineranno i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite, alla luce dei nuovi chiarimenti.