Il decreto cura Italia e il lavoro: informazioni utili per pazienti e caregiver

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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL GOVERNO PER TUTELARE I PIÙ FRAGILI

È stato approvato il 16 marzo il decreto-legge definito Cura Italia che prevede “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

Ricordiamo che il decreto legge dovrà essere successivamente convertito in legge dal Parlamento e che saranno necessarie indicazioni interpretative ed operative da parte di Inps, della Funzione Pubblica e degli altri enti Preposti per poter attuare correttamente queste misure.
Riportiamo di seguito le principali misure che riguardano gli aspetti lavorativi che possono essere utili per le persone che vivono l’esperienza di malattia onco-ematologica come pazienti o familiari.

PERMESSI RETRIBUITI PER LE PERSONE BENEFICIARIE DELLA L. 104/92 CON ACCEZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3, COMMA 3)

Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per chi ha il riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 l.104/92). Il numero è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. L’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha chiarito che le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi, tenendo conto che i giorni di permesso non "scadono" a fine mese. Per il personale sanitario questi benefici sono riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 del comparto sanità.

LAVORATORI IN QUARANTENA DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è calcolato ai fini del periodo di comporto.

RIMANERE A CASA PER GRAVE DISABILITÀ (ART. 3, COMMA 3 L. 104/92) O PER UNA CONDIZIONE DI RISCHIO DA IMMUNODEPRESSIONE, ESITI DI MALATTIE ONCOLOGICHE O PER TERAPIE SALVAVITA.

Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro per le persone dipendenti pubblici o privati, è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia). Da precisare che per il rischio da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 1, comma 3 legge 104/92) è necessaria certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali. La pagina del sito della presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata alle politiche delle persone con disabilità parla più genericamente di certificazione della condizione di rischio, su questo daremo aggiornamenti!

GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

Come forma di sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA

Viene riconosciuta una indennità di 600 euro per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

LAVORO AGILE O SMART WORKING

Viene riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile a tutti i lavoratori dipendenti disabili (come riconosciuto dall’art. 3 comma 3, l. 104/92) e ai lavoratori dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità alla quale è stata riconosciuta la connotazione di gravità (art. 3, comma 3) fino al 30 aprile. Ciò è possibile laddove compatibile con le caratteristiche della prestazione. (art. 39) Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. (art. 39) Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

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 Per maggiori informazioni e per le domande più frequenti visita la pagina dell' Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

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