Decreto rilancio, le misure per pazienti e familiari nella fase 2

decreto rilancio

Dal 19 maggio 2020 è in vigore il Decreto “Rilancio” che introduce misure per la ripresa nella Fase 2 dell’emergenza a supporto di imprese e enti del terzo settore, famiglie, lavoratori, sanità, sistema di Protezione Civile, servizio civile universale. Il Decreto Legge, in quanto tale, dovrà essere sottoposto all’iter parlamentare per la conversione in legge entro 60 giorni, durante il quale potrebbero esserci modifiche, aggiustamenti ed integrazioni.

Di seguito alcune misure di interesse per pazienti e familiari in termini di semplificazioni, tutele in ambito lavorativo e accesso a benefici economici.

PROROGA PIANI TERAPEUTICI E RICETTE MEDICHE PER FARMACI DI FASCIA A

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Sono prorogate di 30 giorni le ricette mediche (ripetibili e non) per farmaci di fascia A, erogati dalle farmacie territoriali per conto della ASL.

CONGEDI E BONUS PER GENITORI MINORI (FINO A 16 ANNI)

Proroga dei congedi parentali Covid-19 di ulteriori 15 giorni per i lavoratori con figli fino a14 anni di età, per un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020; i congedi sono pagati al 50%. In alternativa al congedo, i genitori potranno usare il bonus babysitter -che sale a 1.200 euro- per l’iscrizione a centri estivi, centri educativi e servizi educativi. Confermato il congedo non retribuito per lavorati con figli fino a 16 anni di età per tutto il periodo di sospensione delle attività educative e dell’infanzia.

PERMESSI LEGGE 104/92

Viene confermato l’aumento di 12 giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992), anche per maggio e giugno 2020 per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili. I 12 giorni si aggiungono ai 3 giorni mensili di maggio e di giugno, per un totale di 18 giorni sui due mesi.

SMART WORKING O LAVORO AGILE

Esteso il diritto a chiedere il lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno figli di età compresa nei 14 anni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 è esteso il diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino a 14 anni a richiedere il lavoro agile, ma a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Confermata la possibilità e la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati, già prevista dal Cura Italia, ad attivare modalità di lavoro agile, laddove sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE 2

Visto che molte aziende riaprono, il Decreto Rilancio prevede che «per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».


Quindi ogni azienda/datore di lavoro dovrà attivare i propri medici competenti per verificare l’idoneità alla mansione dei propri dipendenti rispetto alla emergenza sanitaria in corso: per i lavoratori con disabilità, con altri quadri clinici o di età a rischio potrebbe verificarsi una situazione di inidoneità temporanea. Il decreto precisa che l’intensificata sorveglianza sanitaria non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto (licenziamento); va sottolineato che con l’inidoneità temporanea potrebbe non essere dovuta la retribuzione. E’ importante segnalare situazioni non corrette, anche perché contro le decisioni del medico competente è possibile ricorrere presso la specifica commissione ASL.

LAVORATORI CON GRAVI PATOLOGIE E IMMUNODEPRESSIONE

L’art. 74 estende al 31 luglio 2020 la data entro la quale il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero. La misura si riferisce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°).
La procedura tuttavia resta ancora poco chiara, così come già messo in evidenza da molti pazienti e quindi di difficile fruizione da parte di chi potrebbe beneficiarne:

Ai lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche viene richiesto:

  • verbale di handicap

  • attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali (solo se la persona ha il riconoscimento di un handicap senza connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3. comma 1, legge 104)

  • prescrizione delle autorità sanitarie competenti;

  •  (in aggiunta a, c + b se necessario) prescrizione del medico di assistenza primaria (verosimilmente Medico di Famiglia)

Resta ancora ambiguità rispetto ai soggetti certificatori in quanto il testo vigente non precisa chi siano “i competenti organi medico legali” e rimane una procedura troppo complessa in relazione al momento e alla necessità che le misure possano essere fruite tempestivamente. Su questa norma prosegue pertanto l’attività di AIL, FISH e tante altre associazioni per chiedere una riformulazione ed una semplificazione del provvedimento.

CUMULABILITÀ BONUS E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’articolo 75 pone in parte rimedio ad una problematica sollevata da AIL, FISH, FAVO e Uniamo attraverso la lettera aperta al Governo: diventa compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge 222/1984. In generale questo bonus diventa compatibile anche con altre misure del Cura Italia (art. 27-28-29-30-38 e 44).

Tuttavia il decreto “Rilancio” continua a non rimuovere le disparità per chi percepisce uguali provvidenze che tecnicamente non derivano affatto dalla legge 222, pur avendo la stessa finalità. Si creano così nuove disparità nonostante fossero state ripetutamente segnalate.
Per i lavoratori domestici che hanno contratti con orario di lavoro settimanale superiore alle 10 ore, viene introdotta un’indennità di 500 euro.

REDDITO DI EMERGENZA

Previsto il Reddito di Emergenza (Rem), un beneficio economico erogato dall’INPS a tutti i nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della domanda posseggano i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

  • non superamento di specifici valori reddituali e patrimoniali: reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro; quest’ultima cifra è accresciuta di 5000 nel caso nel nucleo vi sia una persona con disabilità grave o non autosufficienza. ISEE non superiore a 15 mila euro.

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2020. Il Reddito di emergenza varia da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro. E’ incompatibile con il Reddito di cittadinanza; non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (come la pensione di reversibilità). E’ compatibile con l’assegno di invalidità ex legge 222

Maggiori informazioni su www.inps.it  e www.handylex.org

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